Art. 1. DENOMINAZIONE
È costituita una fondazione denominata “Fondazione NOI Legacoop Toscana”.
Art. 2. SEDE
La Fondazione ha sede legale in Firenze Largo Alinari n. 21 e potrà costituire sia in Italia che all’estero delegazioni e uffici anche al fine di svolgervi attività funzionali e/o accessorie al perseguimento dei propri scopi.
Art. 3. DURATA, TRASFORMAZIONE E VIGILANZA
La durata della Fondazione è illimitata.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità competente, anziché dichiarare estinta la Fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
L’autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del codice civile.
Art. 4. SCOPO
La Fondazione non ha scopo di lucro.
La Fondazione persegue direttamente o indirettamente attraverso istituti, enti, o organizzazioni aventi scopi analoghi il seguente scopo:
I. Nella continuità dello scopo e dei valori universali della cooperazione rivolti al bene comune e allo sviluppo responsabile, la Fondazione persegue fini di analisi, promozione, innovazione e divulgazione partendo dal concetto di mutualità.
II. scopi di utilità sociale, di solidarietà e di promozione dello sviluppo economico e sociale attraverso interventi ed attività a favore della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, contribuendo alla valorizzazione dell’identità delle comunità e del territorio italiano.
Art. 5. ATTIVITÀ CONNESSE, FUNZIONALI ED ACCESSORIE
La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque utile e/o opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, e in particolare:
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, compresa dunque l’erogazione di liberalità a favore di soggetti che si trovano in stato di difficoltà (calamità naturali, vittime di insolvenze aziendali…), imprese cooperative e a sostegno di progetti di solidarietà, sociali, culturali, ambientali, il tutto con riferimento ad attività rivolte, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse a quelle della Fondazione,
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque legittimamente posseduti e/o detenuti;
– sostenere progetti di terzi che rientrino nelle proprie finalità; partecipare a relativi bandi;
– provvedere all’erogazione di premi e borse di studio in materia cooperativa e più in generale nell’ambito dei propri scopi;
– organizzare convegni e iniziative di diffusione della cultura cooperativa;
– costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti e istituzioni la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse a quelle della Fondazione, nonché partecipare agli enti e organismi anzidetti;
– incoraggiare l’educazione alla solidarietà nelle scuole, nelle università, e nelle organizzazioni giovanili, predisponendo materiale didattico, organizzando programmi di formazione degli insegnanti e degli educatori, promuovendo la partecipazione degli adolescenti ai progetti di solidarietà e coinvolgendo attivamente le istituzioni demandate all’educazione e all’istruzione, anche attraverso l’uso di nuove e innovative metodologie;
– promuovere la cultura cooperativa anche attraverso la possibilità di indire bandi per la costituzione di nuove società cooperative;
– promuovere la diffusione della cultura e dell’economia del cooperare, approfondendo contenuti che in relazione ai settore economico, sociale, innovazione, ambientale e culturale, si esprimono in azioni dalle modalità innovative e nella promozione di piattaforme;
– avvalersi di forme di collaborazione con imprese e privati, nonché con enti pubblici e privati, aventi scopi affini a quelli della Fondazione, con facoltà di stipulare apposite convenzioni;
– ricevere contributi e sovvenzioni da persone fisiche, da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
– svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare in Italia e all’estero;
– svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e strumentali e alla gestione del patrimonio della stessa sia direttamente che per tramite di comitati o altri enti all’uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.
La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle previsioni di legge.
Art. 6. PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione costituito dai beni ricevuti e descritti nell’atto costitutivo.
Il patrimonio potrà essere incrementato:
– da successivi conferimenti in denaro, beni mobili e/o immobili o altre utilità comunque correttamente impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione o da terzi che ne condividano gli scopi espressamente destinati a patrimonio;
– da elargizioni e/o contributi (anche – nei modi di legge – nella forma di quote d’imposte sul reddito) provenienti da persone fisiche e persone giuridiche, Unione Europea, Stati o altri enti pubblici anche non territoriali, anche economici espressamente destinati a patrimonio;
– da beni immobili o mobili che le pervengano a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli acquistati in conformità allo statuto espressamente destinati a patrimonio;
– dalla parte di rendita e/o di utili non utilizzati che il consiglio d’amministrazione riterrà con motivata delibera di destinare a incremento patrimoniale.
Art. 7. FONDO DI GESTIONE
Il finanziamento delle attività della Fondazione è assicurato da:
– rendite e/o proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
– contributi ed elargizioni da parte di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche sia private non espressamente destinati a incremento del patrimonio, ricavi delle attività accessorie, strumentali e/o connesse.
Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano effettuate nelle modalità di legge.
La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 8. FONDATORI
Sono fondatori le persone fisiche e le persone giuridiche che per loro iniziativa hanno partecipato all’atto costitutivo della Fondazione e alla costituzione del patrimonio di dotazione iniziale della Fondazione stessa.
Possono divenire fondatori tutti coloro che sono cooptati dall’assemblea dei fondatori durante la vita della Fondazione nella forma e nella misura prevista dall’articolo 11 del presente statuto.
Presso la Fondazione è istituito un albo dei fondatori nel quale devono essere iscritti, insieme ai fondatori costituenti, tutti coloro che sono cooptati. La cooptazione dei nuovi fondatori avviene nel caso in cui vengano a mancare uno o più fondatori per ricomporre il numero fisso dei fondatori costituenti, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 11.
L’iscrizione all’albo attribuisce il diritto di un voto nell’assemblea dei fondatori e comporta l’obbligo per gli iscritti di osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti attuativi.
Ciascun fondatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore dell’apporto effettuato alla Fondazione.
Ciascun fondatore ha l’obbligo morale di impegnarsi a favore della Fondazione e dovrà partecipare ai progetti e alle attività della Fondazione.
La perdita della qualità di fondatore, nei casi previsti dall’articolo 11 del presente statuto, determina la cancellazione dall’albo dei fondatori e non comporta la restituzione dei contributi a qualunque titolo conferiti.
La perdita della qualifica di fondatore nei casi di cui al successivo art. 11 è dichiarata dal Consiglio di amministrazione.
L’attività di partecipazione alla Fondazione e all’assemblea non è compensabile in alcun modo.
Art. 9. SOSTENITORI
Sono sostenitori coloro (persone fisiche, persone giuridiche ed enti) che, impegnandosi a sostenere l’attività e i progetti della Fondazione per il conseguimento del suo scopo, abbiano ricevuto tale qualifica dall’assemblea dei fondatori.
I sostenitori hanno diritto di voto nell’Assemblea dei sostenitori.
I sostenitori possono essere membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo con diritto di voto.
Presso la Fondazione è istituito un albo dei sostenitori nel quale devono essere iscritti tutti coloro che sono nominati dall’assemblea dei fondatori.
La revoca per giusta causa, approvata dall’assemblea dei fondatori, della qualità di sostenitore non comporta la restituzione di eventuali contributi a qualunque titolo conferiti.
Si considera giusta causa di revoca della qualifica di sostenitore la mancata partecipazione e finanziamento del sostenitore stesso alle attività della Fondazione.
L’attività di partecipazione alla Fondazione e all’assemblea dei sostenitori non è compensabile in alcun modo.
Art. 10. ORGANI
Sono organi della Fondazione:
– l’assemblea dei fondatori;
– l’assemblea dei sostenitori;
– il consiglio di amministrazione;
– il presidente della Fondazione;
– l’organo di controllo.
Art. 11. ASSEMBLEA DEI FONDATORI
L’assemblea dei fondatori può individuare e segnalare al consiglio di amministrazione iniziative o progetti di solidarietà sociale coerenti con gli scopi della fondazione, sia segnalando progetti posti in essere da altri enti o associazioni che perseguono le medesime finalità, sia fornendo idee su nuovi progetti. L’assemblea dei fondatori è composta dalle persone fisiche e persone giuridiche che hanno costituito la Fondazione, nonchè dai fondatori cooptati come previsto dal comma successivo. Se nel corso della durata della Fondazione vengono a mancare uno o più fondatori, l’assemblea può integrare il numero, mediante cooptazione, fino a quello dei fondatori costituenti e attribuendo loro gli stessi diritti e doveri. Possono divenire fondatori mediante cooptazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividono la finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante una attività di particolare rilievo o con attribuzione di denaro, di beni materiali o immateriali.
Il componente dell’assemblea dei fondatori, sia costituente che cooptato, cessa dalla qualità di fondatore e conseguentemente non partecipa all’assemblea medesima nei seguenti casi:
– se persona giuridica, oltre che per estinzione: per recesso formalmente comunicato al legale rappresentante della Fondazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 c.c.; per fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale compresa la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 VI comma L. F.;
– se persona fisica, oltre che per decesso: per recesso formalmente comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 c.c.; per fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale compresa la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 VI comma L. F.; per interdizione, inabilitazione o impossibilità, riconosciuta nelle forme di legge, di provvedere ai propri interessi; per condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o la incapacità di esercitare uffici direttivi. I fondatori originari e i cooptati non possono farsi rappresentare nell’assemblea.
L’assemblea è convocata dal presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal vicepresidente della Fondazione presso la sede della Fondazione o altrove purché in Toscana.
L’assemblea può essere convocata anche quando ne sia avanzata richiesta al presidente della Fondazione, contenente l’indicazione delle materie da trattare, da un terzo dei fondatori.
L’assemblea dei fondatori è presieduta dal presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal vice presidente della Fondazione od in mancanza dalla persona eletta dall’assemblea tra i fondatori.
L’assemblea nomina il segretario della riunione che può essere anche un terzo non socio fondatore.
L’assemblea dei fondatori è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
Essa delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la nomina e revoca per giusta causa del:
– consiglio di amministrazione;
– presidente della Fondazione;
– organo di controllo;
nonché su ogni altra materia di sua competenza.
L’assemblea dei fondatori delibera, con la presenza e il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto:
– le modifiche dello statuto, che siano coerenti con il miglior realizzarsi dello scopo che non può essere mutato, nonché
– l’integrazione per cooptazione del numero dei fondatori originari.
La convocazione dell’assemblea dovrà pervenire ai fondatori con qualunque mezzo che dia prova dell’avvenuto ricevimento (compresi fax e posta elettronica) con preavviso di cinque giorni, con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno da trattare. Nell’avviso potrà essere indicata la data per una seconda convocazione, la quale non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.
I verbali delle deliberazioni dell’assemblea dei fondatori dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
Le adunanze dell’Assemblea dei Fondatori possono essere tenute anche in audio/video conferenza, alle seguenti condizioni:
– che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 12. ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI
Per disposizione statutaria l’assemblea dei sostenitori è un organo consultivo della Fondazione.
Detto organo è composto dai sostenitori come tali nominati dall’assemblea dei fondatori tra coloro che hanno contribuito e contribuiscono a sostenere (e finanziare) le attività e i progetti della Fondazione.
Le richieste per diventare socio sostenitore possono essere presentate all’assemblea dei fondatori dal consiglio di amministrazione o da un terzo dei fondatori.
L’assemblea dei sostenitori può essere convocata dall’assemblea dei fondatori al fine di esprimere pareri preventivi e/o consuntivi sulle attività della Fondazione, oppure quando sia avanzata richiesta al presidente della Fondazione, contenente l’indicazione delle materie da trattare, dalla maggioranza dei sostenitori.
L’assemblea dei sostenitori è presieduta dal presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal vice presidente della Fondazione.
L’assemblea nomina il segretario della riunione che può essere anche un terzo non socio sostenitore.
La convocazione dell’assemblea dovrà pervenire ai sostenitori a mezzo invito trasmesso con qualunque mezzo che dia prova dell’avvenuto ricevimento (compresi fax e posta elettronica) con preavviso di cinque giorni, con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno da trattare.
I verbali delle deliberazioni dell’assemblea dei sostenitori dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
Le adunanze dell’Assemblea dei Sostenitori possono svolgersi anche in audio/video conferenza alle condizioni di cui al precedente art. 11 ultimo comma.
Art. 13. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, costituito da un numero di membri, compreso il presidente della Fondazione, non inferiore a tre né superiore a quindici, nominati inizialmente in atto costitutivo dai fondatori e in seguito eletti dall’assemblea dei fondatori. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra persone esterne alla Fondazione.
Fino ad un terzo del Consiglio di amministrazione può essere espressione della Assemblea dei sostenitori. A tal fine l’Assemblea dei sostenitori farà pervenire alla sede della Fondazione in tempo utile ai fini della convocazione della Assemblea dei fondatori per la nomina del Consiglio (o l’eventuale sostituzione del consigliere espresso dall’Assemblea dei sostenitori), e comunque almeno sette giorni lavorativi precedenti all’invio degli avvisi di convocazione il nome del soggetto da essa indicato, copia del documento di identità, curriculum e copia della delibera assembleare di nomina. Qualora non pervenga tale documentazione nel termine indicato, il potere di esprimere un consigliere di amministrazione da parte dell’assemblea dei sostenitori si intende rinunciato.
Qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea dei fondatori, il consiglio di amministrazione, eletto secondo quanto previsto dal precedente comma, alla prima seduta elegge a maggioranza dei presenti, fra i propri membri, il vice presidente della Fondazione che sarà chiamato a sostituire il presidente della Fondazione in caso di suo impedimento o indisponibilità.
In caso di sostituzione del vice presidente della Fondazione, l’elezione del nuovo avverrà alla prima riunione del consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione restano in carica fino a un massimo di tre anni, e sono rieleggibili.
Laddove in quel periodo venga meno per qualunque motivo uno o più di detti membri, l’assemblea dei fondatori provvede alla loro sostituzione o alla riduzione del numero nei limiti del primo comma del presente articolo. I nuovi membri così nominati decadono dalla carica insieme con gli altri al termine del mandato del consiglio in carica.
Le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione comportano la cessazione dell’intero consiglio e la nomina di uno nuovo da parte dell’assemblea dei fondatori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
A tal fine il consiglio – a titolo esemplificativo e non tassativo:
– elabora e approva i regolamenti che disciplinano il funzionamento e l’ordinamento degli uffici della Fondazione e i procedimenti e le forme attraverso i quali la Fondazione medesima, anche per mezzo di specifici comitati all’uopo costituiti, persegue concretamente gli scopi sociali, svolge le attività ad essi connessi, programma e riceve contributi/elargizioni dai soci (Fondatori e Sostenitori) e da terzi;
– elabora e approva i regolamenti intesi a disciplinare i modi di acquisizione e di accettazione, anche se destinati all’incremento del patrimonio sociale, di contributi in denaro, beni mobili o altre utilità o le alienazioni, forniture e/o somministrazioni a terzi di beni mobili o servizi;
– programma l’attività sociale per ciascun anno di gestione; determina gli eventuali contributi annuali e la misura della partecipazione dei soci (fondatori e sostenitori) ai progetti e alle attività della Fondazione;
– approva con delibere, anche se destinati a incremento di patrimonio, contributi, donazioni e lasciti, e le acquisizioni di beni mobili e immobili;
– approva con apposite delibere, anche se già stati destinati a incremento di patrimonio, alienazioni di beni immobili e mobili;
– provvede alla determinazione circa l’opportunità o la necessità di avvalersi di dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e fornisce al presidente della Fondazione, che ne dà attuazione attraverso il segretario della Fondazione, precise direttive circa la definizione, anche economica e contrattuale, e cessazione dei relativi rapporti;
– propone la revoca dei soci Sostenitori per mancata partecipazione alla attività e ai progetti della Fondazione.
Il consiglio potrà delegare a uno o più membri funzioni, attribuzioni e attività concernenti particolari e predefinite materie.
Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, o altrove su scelta del presidente della Fondazione, purché in Toscana, in via ordinaria almeno due volte l’anno per approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della Fondazione.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
L’avviso di convocazione del consiglio di amministrazione con relativo ordine del giorno deve pervenire ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento (compresi fax e posta elettronica) con preavviso di cinque giorni, con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno da trattare.
In caso di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà avere luogo con avviso inviato un giorno prima rispetto alla data fissata per la riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica), ed i relativi documenti devono essere conservati.
I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente e dal segretario della Fondazione.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 14. IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo dai fondatori e in seguito eletto dall’assemblea dei fondatori e può essere scelto anche tra persone esterne alla Fondazione. Il presidente rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione ed è rieleggibile. In caso di rinuncia, morte, decadenza l’assemblea dei fondatori provvede a nominare un sostituto che resta in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero consiglio di amministrazione.
Il presidente della Fondazione:
– ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio;
– convoca e presiede il consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
– convoca e presiede l’assemblea dei fondatori, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
– convoca e presiede l’assemblea dei sostenitori.
In casi di particolare urgenza il presidente potrà adottare i provvedimenti stimati utili o opportuni nell’interesse della Fondazione, sottoponendoli poi alla ratifica del consiglio di amministrazione in un’apposita riunione che dovrà essere convocata entro trenta giorni successivi alla data dei provvedimenti da sottoporre a ratifica.
In caso di assenza o d’impedimento del presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal vice presidente.
Art. 15. IL SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE
Il consiglio di amministrazione può nominare – e revocare – , su proposta del presidente della Fondazione, il segretario della Fondazione, scegliendo anche tra persone estranee al consiglio di amministrazione. Il segretario della Fondazione partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e, qualora sia scelto tra persone estranee al Consiglio di amministrazione, non ha diritto di voto. Il segretario della Fondazione cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che l’ha nominato, salvo proprie dimissioni ed è rieleggibile.
Il segretario della Fondazione:
– svolge tutte le funzioni e attività a lui delegate dal consiglio di amministrazione;
– collabora con il presidente all’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
– provvede alla redazione dei verbali del consiglio di amministrazione;
– provvede alla conservazione dell’archivio della Fondazione;
Art. 16. ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
Esso vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonche’ sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì tutte le funzioni ad esso affidate dalla legge; l’organo di controllo esercita altresì il controllo contabile.
L’organo di controllo resta in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti dell’organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
In caso di nomina di un organo collegiale, lo stesso è composto da tre membri effettivi, tra cui un presidente, e due supplenti.
I componenti dell’organo di controllo possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Art. 17. I LIBRI SOCIALI ED I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri che la Fondazione deve tenere sono:
• l’albo dei fondatori;
• l’albo dei sostenitori;
• il libro dei verbali dell’assemblea dei fondatori;
• il libro dei verbali dell’assemblea dei sostenitori;
• il libro dei verbali del consiglio di amministrazione;
• il libro dei verbali dell’organo di controllo;
• ogni altro libro necessario a termine di legge.
Tali libri, prima di essere utilizzati saranno numerati, timbrati e firmati dal presidente e dal segretario della Fondazione in ogni pagina.
Art. 18. ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Art. 19. FORO ESCLUSIVO
Tutte le eventuali controversie concernenti il presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.
Art. 20. ESTINZIONE
La Fondazione si estingue nei casi di legge. L’organo deputato a deliberare in merito all’eventuale estinzione della Fondazione è l’Assemblea dei Fondatori con la maggioranza dei tre quarti dei membri dell’assemblea stessa.
In caso di estinzione della Fondazione a qualunque causa attribuibile, l’assemblea dei fondatori nominerà, nel termine previsto dall’art.11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i membri del consiglio di amministrazione, muniti dei necessari poteri.
Art. 21. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
F.to: Golfredo Biancalani
F.to: Marco Lami
F.to: Fabrizio Banchi
F.to: Sirio Orsi
F.to: Massimo Carlotti
F.to: Fabrizio Frizzi
F.to: Assunta Astorino
F.to: Daniela Mori
F.to: Roberto Negrini
F.to: Gianni Tarozzi
F.to: Niclo Vitelli teste
F.to: Angelo Migliorini teste
F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)